Statuto

SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI

Comitato di Basilea

1999

 

Art. I


La Società “Dante Alighieri” – Comitato di Basilea opera in Basilea in conformità alle disposizioni sulle associazioni di cui all’art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero. Essa ha lo scopo di sostenere e diffondere la lingua e la cultura italiana. A tale fine promuove manifestazioni culturali, quali conferenze, concerti, guide a musei, gite culturali, corsi ed altre.


Art. II


La Società “Dante Alighieri” di Basilea è indipendente; non ha carattere politico né confessionale.


Art. III


La Società si compone di soci attivi e di soci onorari.


Art. IV


Possono diventare soci attivi le persone fisiche o giuridiche che ne fanno richiesta al Consiglio Direttivo. I soci onorari vengono nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.


Art. V


I soci attivi sono tenuti al pagamento della quota annuale, che deve essere versata entro e non oltre il mese di marzo.


Art.VI


Gli organi della Società “Dante Alighieri” di Basilea sono:


1. L’Assemblea
2. Il Consiglio Direttivo
3. I Revisori dei conti


Art. VII


L’Assemblea dei soci è l’organo supremo della Società. Essa deve essere convocata almeno una volta all’anno (Assemblea Ordinaria), ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo crede opportuno o su domanda scritta e motivata da almeno un quinto dei soci (Assemblea Straordinaria). La convocazione deve avvenire per iscritto con un preavviso di almeno due settimane e contenere l’ordine del giorno.


Art. VIII


L’Assemblea Ordinaria dei soci viene convocata per discutere gli argomenti posti all’ordine del giorno e in particolare, per approvare la relazione del Consiglio Direttivo e il conto consuntivo dell’annata precedente, fissare la quota annuale, nominare il Presidente, gli altri membri del Consiglio Direttivo e due o più Revisori dei conti.


Art. IX


L’Assemblea Ordinaria dei soci è atta a deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti. Essa viene diretta dal Presidente o dal Vicepresidente della Società. Le decisioni vengono prese alla maggioranza dei voti dei soci presenti. I membri del Consiglio Direttivo hanno diritto di voto.

Art. X


Il Consiglio Direttivo dirige e amministra la Società. Esso è composto di almeno 7 membri, eletti a maggioranza di voti dell’Assemblea. Il Consiglio Direttivo è diretto dal Presidente della Società e nomina tra i propri membri il o i Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere.


Art. XI


Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sono presenti almeno 4 membri. Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità di voti, decide il Presidente.


Art. XII


La Società è validamente impegnata verso terzi dalle firme singole del Presidente, del Vicepresidente, del Tesoriere nonché del Segretario.



Art. XIII


I Revisori dei conti sono nominati a maggioranza dei voti dell’Assemblea dei soci.



Art. XIV



Il Presidente, gli altri membri del Consiglio Direttivo e i Revisori dei conti sono nominati per una durata di cinque anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni essi sono sostituiti per la durata restante della carica.



Art. XV


Le modifiche del presente statuto e lo scioglimento della Società devono essere approvati in Assemblea Straordinaria da almeno due terzi dei presenti.



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Questo Statuto della Società Dante Alighieri, Comitato di Basilea, è stato esaminato ed approvato all’unanimità dall’Assemblea dei soci, il 26 gennaio 1999, alle ore 20.10 nell’Aula 20 del Kollegiengebäude dell’Università di Basilea.



Il Presidente
Dr. Angelo Semeraro

Il Vicepresidente
Dr. Luigi Bier

La Vicepresidente
Dr. Maria Luisa Semeraro Hermann